Una C.A.I. ben compilata è sicuramente il primo elemento che facilita e velocizza la gestione del sinistro. E per te questo significa ricevere prima il risarcimento del danno subìto. Nel documento vanno inserite diverse informazioni come:
Un modulo che presenta le firme di entrambi accelera i tempi di risarcimento del sinistro.
L'articolo 149 del Codice delle Assicurazioni stabilisce che, in caso di collisione tra due veicoli identificati e assicurati è possibile inoltrare la richiesta di risarcimento direttamente alla propria Compagnia di assicurazione. Questa procedura si applica nei casi di:
I casi nei quali non può essere applicato il Risarcimento Diretto sono i seguenti:
In tutti questi casi, dovrai richiedere alla controparte il risarcimento dei danni subiti, ossia dovrai rivolgerti alla Compagnia che assicura il veicolo guidato dal responsabile dellʼincidente.
Nei casi in cui non può essere applicato il Risarcimento Diretto occorre inviare una Raccomandata A/R con la richiesta di risarcimento danni alla Compagnia di assicurazioni della controparte responsabile del sinistro. La richiesta dovrà contenere i seguenti elementi:
Sul sito dellʼIstituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (ISVAP – www.isvap.it), puoi trovare l'elenco delle compagnie assicuratrici italiane, con l'indirizzo della sede legale cui inviare la raccomandata di richiesta danni.
Consegna il prima possibile il Modulo CAI (modulo blù) con la richiesta di risarcimento in Agenzia, ti forniremo tutte le informazioni e lʼassistenza per la gestione del sinistro.
In alternativa spedisci la richiesta di risarcimento a mezzo Raccomandata A/R, fax o telegramma alla sede centrale della compagnia con cui sei assicurato o in Agenzia.
Se il danno è causato da un veicolo non coperto da garanzia assicurativa o da mezzo non identificato o rubato, la legge prevede la possibilità di richiedere il risarcimento rivolgendosi al Fondo Vittime della Strada (Consap – Gestione F.G.V.S. Organismo di indennizzo italiano via Yser, 14 00198) e allʼimpresa designata.
Per ulteriori informazioni consultare il sito della CONSAP allʼindirizzo www.consap.it. Chiedi comunque in agenzia maggiori informazioni, poichè alcuni dei nostri contratti assicurativi
prevedono un risarcimento diretto da parte della compagnia.
Se l'incidente è avvenuto con stranieri, occorre inviare la richiesta di risarcimento all'UCI - Ufficio Centrale Italiano - Corso Sempione, 39 - 20145 Milano (tel 02.349681 - fax 02.34968230) che provvede a comunicare i riferimenti della società incaricata di liquidare il danno. La richiesta di risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dal Contraente/Assicurato o dagli aventi diritto direttamente a mezzo lettera raccomandata A.R.
Rivolgiti comunque alla nostra agenzia per ricevere tutta lʼassistenza in merito.
Dovrai denunciare il furto alle Autorità di Pubblica Sicurezza, Recarsi al Pubblico Registro Automobilistico e richiedere l'"annotazione di perdita di possesso", la cui registrazione è indispensabile per sospendere, per i periodi successivi a quelli in corso, l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica (bollo).
Se, in quanto intestatari del veicolo si è in possesso del Certificato Di Proprietà (C.D.P.), si potrà effettuare la richiesta di annotazione della perdita di possesso direttamente utilizzando la nota sul retro del Certificato di proprietà. Se, invece, il Certificato di proprietà si trovava all'interno del veicolo al momento del furto, ed è stato quindi rubato, occorre utilizzare un modello di note libere in distribuzione presso il P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico). In entrambi i casi, al modulo di presentazione deve essere allegato, in originale o copia autentica, la denuncia di furto presentata alle Autorità di Pubblica Sicurezza.
Una volta espletata la pratica, il P.R.A. rilascia un documento chiamato "estratto cronologico", sul quale viene annotata l'avvenuta perdita di possesso. Ti consigliamo, dunque, di non conservare il certificato di proprietà nell'auto, nel pieno rispetto della normativa vigente al riguardo e anche al fine di velocizzare le formalità conseguenti al furto del veicolo.
Nella denuncia alla competente autorità (Polizia o Carabinieri), che deve essere il più possibile tempestiva, segnalare ogni dettaglio utile sulla macchina: marca, modello, colore, targa ed eventuali segni particolari, eventualmente accludendo una foto; chiedere che i dati del veicolo (targa e numero di telaio) siano inseriti nella Banca dati interforze, controllando, dopo qualche giorno, che l'inserimento sia avvenuto correttamente: è possibile farlo online, dal portale del Ministero dellʼInterno; richiedere al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) della provincia di residenza l'attestazione della perdita di possesso, presentando il certificato di proprietà e la denuncia effettuata; tale attestazione vale anche a fini assicurativi, se il veicolo è assicurato in caso di furto; se poi il veicolo viene ritrovato, entro 40 giorni va richiesta al PRA l'attestazione di rientro in possesso.
Presentare presso i nostri uffici tutta la documentazione necessaria. Se eventualmente sono previste le garanzia del Furto ci serviranno per inoltrare la pratica di sinistro.
Se hai istallato sul veicolo il dispositivo satellitare (e nella polizza è inserita la garanzia furto) chiama il numero verde dellʼassistenza 800.810.820, in questo modo la centrale operativa eseguirà la ricerca del veicolo attraverso il segnale satellitare.
Dovrai rivolgerti alla CONSAP, che rappresenta lʼunico Ente autorizzato a comunicare la cifra da rimborsare per ottenere il reintegro della classe di merito persa a seguito del pagamento di un danno gestito secondo la Convenzione di Risarcimento Diretto.
A procedura ultimata, la CONSAP provvederà a comunicare alla tua compagnia che la polizza deve venire aggiornata con la classe di merito presente prima del sinistro.
Puoi trovare maggiori informazioni sul sito internet della CONSAP.
Una C.A.I. ben compilata è sicuramente il primo elemento che facilita e velocizza la gestione del sinistro. E per te questo significa ricevere prima il risarcimento del danno subìto. Nel documento vanno inserite diverse informazioni come:
Un modulo che presenta le firme di entrambi accelera i tempi di risarcimento del sinistro.
L'articolo 149 del Codice delle Assicurazioni stabilisce che, in caso di collisione tra due veicoli identificati e assicurati è possibile inoltrare la richiesta di risarcimento direttamente alla propria Compagnia di assicurazione. Questa procedura si applica nei casi di:
I casi nei quali non può essere applicato il Risarcimento Diretto sono i seguenti:
In tutti questi casi, dovrai richiedere alla controparte il risarcimento dei danni subiti, ossia dovrai rivolgerti alla Compagnia che assicura il veicolo guidato dal responsabile dellʼincidente.
Nei casi in cui non può essere applicato il Risarcimento Diretto occorre inviare una Raccomandata A/R con la richiesta di risarcimento danni alla Compagnia di assicurazioni della controparte responsabile del sinistro. La richiesta dovrà contenere i seguenti elementi:
Sul sito dellʼIstituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (ISVAP – www.isvap.it), puoi trovare l'elenco delle compagnie assicuratrici italiane, con l'indirizzo della sede legale cui inviare la raccomandata di richiesta danni.
Consegna il prima possibile il Modulo CAI (modulo blù) con la richiesta di risarcimento in Agenzia, ti forniremo tutte le informazioni e lʼassistenza per la gestione del sinistro.
In alternativa spedisci la richiesta di risarcimento a mezzo Raccomandata A/R, fax o telegramma alla sede centrale della compagnia con cui sei assicurato o in Agenzia.
Se il danno è causato da un veicolo non coperto da garanzia assicurativa o da mezzo non identificato o rubato, la legge prevede la possibilità di richiedere il risarcimento rivolgendosi al Fondo Vittime della Strada (Consap – Gestione F.G.V.S. Organismo di indennizzo italiano via Yser, 14 00198) e allʼimpresa designata.
Per ulteriori informazioni consultare il sito della CONSAP allʼindirizzo www.consap.it. Chiedi comunque in agenzia maggiori informazioni, poichè alcuni dei nostri contratti assicurativi
prevedono un risarcimento diretto da parte della compagnia.
Se l'incidente è avvenuto con stranieri, occorre inviare la richiesta di risarcimento all'UCI - Ufficio Centrale Italiano - Corso Sempione, 39 - 20145 Milano (tel 02.349681 - fax 02.34968230) che provvede a comunicare i riferimenti della società incaricata di liquidare il danno. La richiesta di risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dal Contraente/Assicurato o dagli aventi diritto direttamente a mezzo lettera raccomandata A.R.
Rivolgiti comunque alla nostra agenzia per ricevere tutta lʼassistenza in merito.
Dovrai denunciare il furto alle Autorità di Pubblica Sicurezza, Recarsi al Pubblico Registro Automobilistico e richiedere l'"annotazione di perdita di possesso", la cui registrazione è indispensabile per sospendere, per i periodi successivi a quelli in corso, l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica (bollo).
Se, in quanto intestatari del veicolo si è in possesso del Certificato Di Proprietà (C.D.P.), si potrà effettuare la richiesta di annotazione della perdita di possesso direttamente utilizzando la nota sul retro del Certificato di proprietà. Se, invece, il Certificato di proprietà si trovava all'interno del veicolo al momento del furto, ed è stato quindi rubato, occorre utilizzare un modello di note libere in distribuzione presso il P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico). In entrambi i casi, al modulo di presentazione deve essere allegato, in originale o copia autentica, la denuncia di furto presentata alle Autorità di Pubblica Sicurezza.
Una volta espletata la pratica, il P.R.A. rilascia un documento chiamato "estratto cronologico", sul quale viene annotata l'avvenuta perdita di possesso. Ti consigliamo, dunque, di non conservare il certificato di proprietà nell'auto, nel pieno rispetto della normativa vigente al riguardo e anche al fine di velocizzare le formalità conseguenti al furto del veicolo.
Nella denuncia alla competente autorità (Polizia o Carabinieri), che deve essere il più possibile tempestiva, segnalare ogni dettaglio utile sulla macchina: marca, modello, colore, targa ed eventuali segni particolari, eventualmente accludendo una foto; chiedere che i dati del veicolo (targa e numero di telaio) siano inseriti nella Banca dati interforze, controllando, dopo qualche giorno, che l'inserimento sia avvenuto correttamente: è possibile farlo online, dal portale del Ministero dellʼInterno; richiedere al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) della provincia di residenza l'attestazione della perdita di possesso, presentando il certificato di proprietà e la denuncia effettuata; tale attestazione vale anche a fini assicurativi, se il veicolo è assicurato in caso di furto; se poi il veicolo viene ritrovato, entro 40 giorni va richiesta al PRA l'attestazione di rientro in possesso.
Presentare presso i nostri uffici tutta la documentazione necessaria. Se eventualmente sono previste le garanzia del Furto ci serviranno per inoltrare la pratica di sinistro.
Se hai istallato sul veicolo il dispositivo satellitare (e nella polizza è inserita la garanzia furto) chiama il numero verde dellʼassistenza 800.810.820, in questo modo la centrale operativa eseguirà la ricerca del veicolo attraverso il segnale satellitare.
Dovrai rivolgerti alla CONSAP, che rappresenta lʼunico Ente autorizzato a comunicare la cifra da rimborsare per ottenere il reintegro della classe di merito persa a seguito del pagamento di un danno gestito secondo la Convenzione di Risarcimento Diretto.
A procedura ultimata, la CONSAP provvederà a comunicare alla tua compagnia che la polizza deve venire aggiornata con la classe di merito presente prima del sinistro.
Puoi trovare maggiori informazioni sul sito internet della CONSAP.
Una C.A.I. ben compilata è sicuramente il primo elemento che facilita e velocizza la gestione del sinistro. E per te questo significa ricevere prima il risarcimento del danno subìto. Nel documento vanno inserite diverse informazioni come:
Un modulo che presenta le firme di entrambi accelera i tempi di risarcimento del sinistro.
L'articolo 149 del Codice delle Assicurazioni stabilisce che, in caso di collisione tra due veicoli identificati e assicurati è possibile inoltrare la richiesta di risarcimento direttamente alla propria Compagnia di assicurazione. Questa procedura si applica nei casi di:
I casi nei quali non può essere applicato il Risarcimento Diretto sono i seguenti:
In tutti questi casi, dovrai richiedere alla controparte il risarcimento dei danni subiti, ossia dovrai rivolgerti alla Compagnia che assicura il veicolo guidato dal responsabile dellʼincidente.
Nei casi in cui non può essere applicato il Risarcimento Diretto occorre inviare una Raccomandata A/R con la richiesta di risarcimento danni alla Compagnia di assicurazioni della controparte responsabile del sinistro. La richiesta dovrà contenere i seguenti elementi:
Sul sito dellʼIstituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (ISVAP – www.isvap.it), puoi trovare l'elenco delle compagnie assicuratrici italiane, con l'indirizzo della sede legale cui inviare la raccomandata di richiesta danni.
Consegna il prima possibile il Modulo CAI (modulo blù) con la richiesta di risarcimento in Agenzia, ti forniremo tutte le informazioni e lʼassistenza per la gestione del sinistro.
In alternativa spedisci la richiesta di risarcimento a mezzo Raccomandata A/R, fax o telegramma alla sede centrale della compagnia con cui sei assicurato o in Agenzia.
Se il danno è causato da un veicolo non coperto da garanzia assicurativa o da mezzo non identificato o rubato, la legge prevede la possibilità di richiedere il risarcimento rivolgendosi al Fondo Vittime della Strada (Consap – Gestione F.G.V.S. Organismo di indennizzo italiano via Yser, 14 00198) e allʼimpresa designata.
Per ulteriori informazioni consultare il sito della CONSAP allʼindirizzo www.consap.it. Chiedi comunque in agenzia maggiori informazioni, poichè alcuni dei nostri contratti assicurativi
prevedono un risarcimento diretto da parte della compagnia.
Se l'incidente è avvenuto con stranieri, occorre inviare la richiesta di risarcimento all'UCI - Ufficio Centrale Italiano - Corso Sempione, 39 - 20145 Milano (tel 02.349681 - fax 02.34968230) che provvede a comunicare i riferimenti della società incaricata di liquidare il danno. La richiesta di risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dal Contraente/Assicurato o dagli aventi diritto direttamente a mezzo lettera raccomandata A.R.
Rivolgiti comunque alla nostra agenzia per ricevere tutta lʼassistenza in merito.
Dovrai denunciare il furto alle Autorità di Pubblica Sicurezza, Recarsi al Pubblico Registro Automobilistico e richiedere l'"annotazione di perdita di possesso", la cui registrazione è indispensabile per sospendere, per i periodi successivi a quelli in corso, l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica (bollo).
Se, in quanto intestatari del veicolo si è in possesso del Certificato Di Proprietà (C.D.P.), si potrà effettuare la richiesta di annotazione della perdita di possesso direttamente utilizzando la nota sul retro del Certificato di proprietà. Se, invece, il Certificato di proprietà si trovava all'interno del veicolo al momento del furto, ed è stato quindi rubato, occorre utilizzare un modello di note libere in distribuzione presso il P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico). In entrambi i casi, al modulo di presentazione deve essere allegato, in originale o copia autentica, la denuncia di furto presentata alle Autorità di Pubblica Sicurezza.
Una volta espletata la pratica, il P.R.A. rilascia un documento chiamato "estratto cronologico", sul quale viene annotata l'avvenuta perdita di possesso. Ti consigliamo, dunque, di non conservare il certificato di proprietà nell'auto, nel pieno rispetto della normativa vigente al riguardo e anche al fine di velocizzare le formalità conseguenti al furto del veicolo.
Nella denuncia alla competente autorità (Polizia o Carabinieri), che deve essere il più possibile tempestiva, segnalare ogni dettaglio utile sulla macchina: marca, modello, colore, targa ed eventuali segni particolari, eventualmente accludendo una foto; chiedere che i dati del veicolo (targa e numero di telaio) siano inseriti nella Banca dati interforze, controllando, dopo qualche giorno, che l'inserimento sia avvenuto correttamente: è possibile farlo online, dal portale del Ministero dellʼInterno; richiedere al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) della provincia di residenza l'attestazione della perdita di possesso, presentando il certificato di proprietà e la denuncia effettuata; tale attestazione vale anche a fini assicurativi, se il veicolo è assicurato in caso di furto; se poi il veicolo viene ritrovato, entro 40 giorni va richiesta al PRA l'attestazione di rientro in possesso.
Presentare presso i nostri uffici tutta la documentazione necessaria. Se eventualmente sono previste le garanzia del Furto ci serviranno per inoltrare la pratica di sinistro.
Se hai istallato sul veicolo il dispositivo satellitare (e nella polizza è inserita la garanzia furto) chiama il numero verde dellʼassistenza 800.810.820, in questo modo la centrale operativa eseguirà la ricerca del veicolo attraverso il segnale satellitare.
Dovrai rivolgerti alla CONSAP, che rappresenta lʼunico Ente autorizzato a comunicare la cifra da rimborsare per ottenere il reintegro della classe di merito persa a seguito del pagamento di un danno gestito secondo la Convenzione di Risarcimento Diretto.
A procedura ultimata, la CONSAP provvederà a comunicare alla tua compagnia che la polizza deve venire aggiornata con la classe di merito presente prima del sinistro.
Puoi trovare maggiori informazioni sul sito internet della CONSAP.
Una C.A.I. ben compilata è sicuramente il primo elemento che facilita e velocizza la gestione del sinistro. E per te questo significa ricevere prima il risarcimento del danno subìto. Nel documento vanno inserite diverse informazioni come:
Un modulo che presenta le firme di entrambi accelera i tempi di risarcimento del sinistro.
L'articolo 149 del Codice delle Assicurazioni stabilisce che, in caso di collisione tra due veicoli identificati e assicurati è possibile inoltrare la richiesta di risarcimento direttamente alla propria Compagnia di assicurazione. Questa procedura si applica nei casi di:
I casi nei quali non può essere applicato il Risarcimento Diretto sono i seguenti:
In tutti questi casi, dovrai richiedere alla controparte il risarcimento dei danni subiti, ossia dovrai rivolgerti alla Compagnia che assicura il veicolo guidato dal responsabile dellʼincidente.
Nei casi in cui non può essere applicato il Risarcimento Diretto occorre inviare una Raccomandata A/R con la richiesta di risarcimento danni alla Compagnia di assicurazioni della controparte responsabile del sinistro. La richiesta dovrà contenere i seguenti elementi:
Sul sito dellʼIstituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (ISVAP – www.isvap.it), puoi trovare l'elenco delle compagnie assicuratrici italiane, con l'indirizzo della sede legale cui inviare la raccomandata di richiesta danni.
Consegna il prima possibile il Modulo CAI (modulo blù) con la richiesta di risarcimento in Agenzia, ti forniremo tutte le informazioni e lʼassistenza per la gestione del sinistro.
In alternativa spedisci la richiesta di risarcimento a mezzo Raccomandata A/R, fax o telegramma alla sede centrale della compagnia con cui sei assicurato o in Agenzia.
Se il danno è causato da un veicolo non coperto da garanzia assicurativa o da mezzo non identificato o rubato, la legge prevede la possibilità di richiedere il risarcimento rivolgendosi al Fondo Vittime della Strada (Consap – Gestione F.G.V.S. Organismo di indennizzo italiano via Yser, 14 00198) e allʼimpresa designata.
Per ulteriori informazioni consultare il sito della CONSAP allʼindirizzo www.consap.it. Chiedi comunque in agenzia maggiori informazioni, poichè alcuni dei nostri contratti assicurativi
prevedono un risarcimento diretto da parte della compagnia.
Se l'incidente è avvenuto con stranieri, occorre inviare la richiesta di risarcimento all'UCI - Ufficio Centrale Italiano - Corso Sempione, 39 - 20145 Milano (tel 02.349681 - fax 02.34968230) che provvede a comunicare i riferimenti della società incaricata di liquidare il danno. La richiesta di risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dal Contraente/Assicurato o dagli aventi diritto direttamente a mezzo lettera raccomandata A.R.
Rivolgiti comunque alla nostra agenzia per ricevere tutta lʼassistenza in merito.
Dovrai denunciare il furto alle Autorità di Pubblica Sicurezza, Recarsi al Pubblico Registro Automobilistico e richiedere l'"annotazione di perdita di possesso", la cui registrazione è indispensabile per sospendere, per i periodi successivi a quelli in corso, l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica (bollo).
Se, in quanto intestatari del veicolo si è in possesso del Certificato Di Proprietà (C.D.P.), si potrà effettuare la richiesta di annotazione della perdita di possesso direttamente utilizzando la nota sul retro del Certificato di proprietà. Se, invece, il Certificato di proprietà si trovava all'interno del veicolo al momento del furto, ed è stato quindi rubato, occorre utilizzare un modello di note libere in distribuzione presso il P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico). In entrambi i casi, al modulo di presentazione deve essere allegato, in originale o copia autentica, la denuncia di furto presentata alle Autorità di Pubblica Sicurezza.
Una volta espletata la pratica, il P.R.A. rilascia un documento chiamato "estratto cronologico", sul quale viene annotata l'avvenuta perdita di possesso. Ti consigliamo, dunque, di non conservare il certificato di proprietà nell'auto, nel pieno rispetto della normativa vigente al riguardo e anche al fine di velocizzare le formalità conseguenti al furto del veicolo.
Nella denuncia alla competente autorità (Polizia o Carabinieri), che deve essere il più possibile tempestiva, segnalare ogni dettaglio utile sulla macchina: marca, modello, colore, targa ed eventuali segni particolari, eventualmente accludendo una foto; chiedere che i dati del veicolo (targa e numero di telaio) siano inseriti nella Banca dati interforze, controllando, dopo qualche giorno, che l'inserimento sia avvenuto correttamente: è possibile farlo online, dal portale del Ministero dellʼInterno; richiedere al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) della provincia di residenza l'attestazione della perdita di possesso, presentando il certificato di proprietà e la denuncia effettuata; tale attestazione vale anche a fini assicurativi, se il veicolo è assicurato in caso di furto; se poi il veicolo viene ritrovato, entro 40 giorni va richiesta al PRA l'attestazione di rientro in possesso.
Presentare presso i nostri uffici tutta la documentazione necessaria. Se eventualmente sono previste le garanzia del Furto ci serviranno per inoltrare la pratica di sinistro.
Se hai istallato sul veicolo il dispositivo satellitare (e nella polizza è inserita la garanzia furto) chiama il numero verde dellʼassistenza 800.810.820, in questo modo la centrale operativa eseguirà la ricerca del veicolo attraverso il segnale satellitare.
Dovrai rivolgerti alla CONSAP, che rappresenta lʼunico Ente autorizzato a comunicare la cifra da rimborsare per ottenere il reintegro della classe di merito persa a seguito del pagamento di un danno gestito secondo la Convenzione di Risarcimento Diretto.
A procedura ultimata, la CONSAP provvederà a comunicare alla tua compagnia che la polizza deve venire aggiornata con la classe di merito presente prima del sinistro.
Puoi trovare maggiori informazioni sul sito internet della CONSAP.
Una C.A.I. ben compilata è sicuramente il primo elemento che facilita e velocizza la gestione del sinistro. E per te questo significa ricevere prima il risarcimento del danno subìto. Nel documento vanno inserite diverse informazioni come:
Un modulo che presenta le firme di entrambi accelera i tempi di risarcimento del sinistro.
L'articolo 149 del Codice delle Assicurazioni stabilisce che, in caso di collisione tra due veicoli identificati e assicurati è possibile inoltrare la richiesta di risarcimento direttamente alla propria Compagnia di assicurazione. Questa procedura si applica nei casi di:
I casi nei quali non può essere applicato il Risarcimento Diretto sono i seguenti:
In tutti questi casi, dovrai richiedere alla controparte il risarcimento dei danni subiti, ossia dovrai rivolgerti alla Compagnia che assicura il veicolo guidato dal responsabile dellʼincidente.
Nei casi in cui non può essere applicato il Risarcimento Diretto occorre inviare una Raccomandata A/R con la richiesta di risarcimento danni alla Compagnia di assicurazioni della controparte responsabile del sinistro. La richiesta dovrà contenere i seguenti elementi:
Sul sito dellʼIstituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (ISVAP – www.isvap.it), puoi trovare l'elenco delle compagnie assicuratrici italiane, con l'indirizzo della sede legale cui inviare la raccomandata di richiesta danni.
Consegna il prima possibile il Modulo CAI (modulo blù) con la richiesta di risarcimento in Agenzia, ti forniremo tutte le informazioni e lʼassistenza per la gestione del sinistro.
In alternativa spedisci la richiesta di risarcimento a mezzo Raccomandata A/R, fax o telegramma alla sede centrale della compagnia con cui sei assicurato o in Agenzia.
Se il danno è causato da un veicolo non coperto da garanzia assicurativa o da mezzo non identificato o rubato, la legge prevede la possibilità di richiedere il risarcimento rivolgendosi al Fondo Vittime della Strada (Consap – Gestione F.G.V.S. Organismo di indennizzo italiano via Yser, 14 00198) e allʼimpresa designata.
Per ulteriori informazioni consultare il sito della CONSAP allʼindirizzo www.consap.it. Chiedi comunque in agenzia maggiori informazioni, poichè alcuni dei nostri contratti assicurativi
prevedono un risarcimento diretto da parte della compagnia.
Se l'incidente è avvenuto con stranieri, occorre inviare la richiesta di risarcimento all'UCI - Ufficio Centrale Italiano - Corso Sempione, 39 - 20145 Milano (tel 02.349681 - fax 02.34968230) che provvede a comunicare i riferimenti della società incaricata di liquidare il danno. La richiesta di risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dal Contraente/Assicurato o dagli aventi diritto direttamente a mezzo lettera raccomandata A.R.
Rivolgiti comunque alla nostra agenzia per ricevere tutta lʼassistenza in merito.
Dovrai denunciare il furto alle Autorità di Pubblica Sicurezza, Recarsi al Pubblico Registro Automobilistico e richiedere l'"annotazione di perdita di possesso", la cui registrazione è indispensabile per sospendere, per i periodi successivi a quelli in corso, l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica (bollo).
Se, in quanto intestatari del veicolo si è in possesso del Certificato Di Proprietà (C.D.P.), si potrà effettuare la richiesta di annotazione della perdita di possesso direttamente utilizzando la nota sul retro del Certificato di proprietà. Se, invece, il Certificato di proprietà si trovava all'interno del veicolo al momento del furto, ed è stato quindi rubato, occorre utilizzare un modello di note libere in distribuzione presso il P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico). In entrambi i casi, al modulo di presentazione deve essere allegato, in originale o copia autentica, la denuncia di furto presentata alle Autorità di Pubblica Sicurezza.
Una volta espletata la pratica, il P.R.A. rilascia un documento chiamato "estratto cronologico", sul quale viene annotata l'avvenuta perdita di possesso. Ti consigliamo, dunque, di non conservare il certificato di proprietà nell'auto, nel pieno rispetto della normativa vigente al riguardo e anche al fine di velocizzare le formalità conseguenti al furto del veicolo.
Nella denuncia alla competente autorità (Polizia o Carabinieri), che deve essere il più possibile tempestiva, segnalare ogni dettaglio utile sulla macchina: marca, modello, colore, targa ed eventuali segni particolari, eventualmente accludendo una foto; chiedere che i dati del veicolo (targa e numero di telaio) siano inseriti nella Banca dati interforze, controllando, dopo qualche giorno, che l'inserimento sia avvenuto correttamente: è possibile farlo online, dal portale del Ministero dellʼInterno; richiedere al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) della provincia di residenza l'attestazione della perdita di possesso, presentando il certificato di proprietà e la denuncia effettuata; tale attestazione vale anche a fini assicurativi, se il veicolo è assicurato in caso di furto; se poi il veicolo viene ritrovato, entro 40 giorni va richiesta al PRA l'attestazione di rientro in possesso.
Presentare presso i nostri uffici tutta la documentazione necessaria. Se eventualmente sono previste le garanzia del Furto ci serviranno per inoltrare la pratica di sinistro.
Se hai istallato sul veicolo il dispositivo satellitare (e nella polizza è inserita la garanzia furto) chiama il numero verde dellʼassistenza 800.810.820, in questo modo la centrale operativa eseguirà la ricerca del veicolo attraverso il segnale satellitare.
Dovrai rivolgerti alla CONSAP, che rappresenta lʼunico Ente autorizzato a comunicare la cifra da rimborsare per ottenere il reintegro della classe di merito persa a seguito del pagamento di un danno gestito secondo la Convenzione di Risarcimento Diretto.
A procedura ultimata, la CONSAP provvederà a comunicare alla tua compagnia che la polizza deve venire aggiornata con la classe di merito presente prima del sinistro.
Puoi trovare maggiori informazioni sul sito internet della CONSAP.